ATTO MODIFICATO DELLO STATUTO dell''Associazione di
volontariato A.C.A.T.Pratese
"dei Clubs Alcologici Territoriali"
art.1- L'A.C.A.T.
pratese , costituita con atto del notaio Carrisi di Borgo San Lorenzo
del 26/10/89,a la propria sede legale a Vernio via Piano S.Giovanni n°5,la sede
operativa attualmente e in via Traversa pistoiese,2 c/o le cuccumegge Tobbiana
Prato opera ai sensi del Codice Civile, delle Leggi sul volontariato (legge
266/1991) e delle L.R.28/1993 persegue il fine escusivo della solidarietà
sociale,umana,civile e culturale.
ART.2- L'Associazione di volontariato é apolitica e
aconfessionale si atterrà ai seguenti principi:assenza di fini di
lucro,democraticità della struttura,gratuità delle cariche elettive e
associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti(Salvo il rimboso
delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione),i quali
svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Soci, patrimonio, bilanci e cariche sono regolati
dai successivi articoli statutari. La sede é itinerante secondo la residenza
del presidente in carica.
L'anno
finanziario comincia il 1 Gennaio e finisce il 31 Dicembre.
L'Associazione non può
distribuire utili ai soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita
della società sia all'atto del suo
scioglimento.
art.3- L'Associazione opera in maniera specifica nel
campo dei problemi alcol correlati e complessi
della multidimensionalità
della sofferenza umana secondo l'approccio ecologico
sociale introdotto dal prof.Vladimir
Hudolin.
art.4-L'Associazione promuove un cambiamento di
stile di vita sia per l'individuo che a il problema, per la famiglia è la
comunità in cui vive,l'associazione intende perseguire, nel rispetto delle
norme statutarie, finalità di
solidarietà mediante azioni erogabili in
modo continuativo, attivo e diretto, volte alla prevenzione e al trattamento
dell'alcolismo e delle problematiche alcolcorrelate; mediante i gruppi di
autoaiuto denominati Club Alcologici territoriali (C.A.T.) nonchè le altre attività previste dalla metodologia sul territorio, ed
in modo particolare:
a) adoperarsi per la prevenzione ed il trattamento
dell'alcolismo, delle tossicodipendenze e di tutte le forme assunte dal disagio multidimensionale, attraverso una
metodologia basata sul principio dell'auto-aiuto e della solidarietà che si esprime essenzialmente nella frequenza
ai Club Alcologici Territoriali e attraverso le Scuole Alcologiche
Territoriali; i Club Alcologici
Territoriali (C.A.T.) sono gruppi di aggregazione spontanea di cittadini il cui
scopo è svolgere funzione di
prevenzione e trattamento nei confronti delle problematiche
alcolcorrelate attraverso l'auto-aiuto e l'aiuto reciproco tra loro; ogni
gruppo è composto da persone con
problemi alcol-correlati, familiari e un servitore insegnante formato sulle
problematiche sopracitate.
La Scuola Alcologica Territoriale è uno strumento di informazione per la
prevenzione ed il trattamento delle problematiche alcolcorrelate;
b) adoperarsi per lo sviluppo e la crescita dei
programmi alcologici territoriali e in particolare lo sviluppo dei CAT che ne
sono la base;
c) rappresentare un punto di riferimento e di
cordinamento dei Club Alcologici territoriali e delle Scuole Alcologiche
Territoriali, collaborare con chiunque
operi a livello pubblico e privato riguardo ai problemi alcol-correlati e le
altre forme del disagio multidimensionale anche stipulando convenzioni. Tutto
questo facendo proprio il principio dell'unità
metodologica che sta alla base del programma alcologico dei Club Alcologici
Territoriali e dei servizi socio-sanitari ad essi collegati;
d) aderire ad ogni iniziativa che si prefigga lo
scopo di sviluppare programmi di informazione, formazione e ricerca in campo
alcologico, nonchè interventi operativi
per la soluzione dei problemi legati all'uso di bevande alcoliche e ben inteso dei
problemi alcol-correlati come tossicodipendenza;
e) cooperare, promuovere la partecipazione attiva di
tutti i membri, con persone, gruppi, associazioni etc., che fanno proprio
l'obiettivo della prevenzione ed il trattamento del disagio multidimensionale
(problemi alcolcorrelati, problemi correlati all'uso/abuso/dipendenza da
sostanze psicoattive illegali e/o legali, alle problematiche connesse ai
disturbi della sfera alimentare, ai problemi correlati al disagio psichico e
all'emarginazione, nonchè all'assunzione
di comportamenti a rischio per la tutela della salute psico-fisica) a
prescindere da indirizzi metodologici, ideologici, religiosi e dalla
nazionalità propria di ciascuno di essi,
in funzione di una solidarietà aperta
alla convivenza;
f) istituire in collaborazione con le strutture
pubbliche e private interessate un Centro Alcologico Territoriale, allo scopo
di finalizzare gli obiettivi previsti dal presente articolo e di promuovere una
sempre miglior collaborazione tra pubblico e privato.
SOCI.
ART.5- Possono
far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello statuto e
intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.Sono soci
ordinari tutte le persone con problemi alcol-correlati e i cittadini che ne
facciano richiesta, essendo questa stata accolta. Sono soci aggregati i
familiari delle persone con problemi alcol-correlate e i servitori insegnanti
dei CAT. Sono soci onorari tutte le persone che per i loro meriti verranno
così riconosciute e nominate dal
Consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'A.C.A.T. pratese aderisce alla Associazione Italiana dei Club Alcologici
Territoriali (A.I.C.A.T.) ed ai suoi organismi regionali, Associazione
Regionale dei Club Alcologici
Territoriali (A.R.C.A.T.) e provinciali, Associazione Provinciale dei Club Alcologici Territoriali (A.P.C.A.T.).
Tutti i
soci ordinari sono tenuti al versamento della quota sottoscitta.
Tutti i soci sono obbligati:
a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti
interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) qualora si tratti di "soci volontari
attivi", devono effettuare le mansioni loro assegnate dall'Associazione a
seconda delle necessità della stessa,
nelle modalità pattuite con diligenza e
con la cura necessaria agli obiettivi ed alle attrezzature assegnate.
ART.6- La
qualifica di socio si perde:
- per decadenza, recesso dimissione o morte,oppure
espulsione per i seguenti motivi:inosservanza delle disposizioni dello
statuto,di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;per
danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro
caso il socio svolga attività in dimostrato
contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell'associazione.
ART.7-Contro ogni provvedimento di epulsione é
ammesso ricorso al presidente entro trenta giorni,sul quale decide in via
definitiva la prima assemblea dei soci.
art.8-La quota associativa non è rimbosabile,è
intrasmissibile e non è rivalutabile.
ART.-9 Gli aderenti dell'associazione prestano la
loro opera gratiutamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare
con essa alcun tipo di rapporto lavorativo, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere tra i non soci
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure che
sia se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa
svolta.Ad ogni modo,le prestazioni rese dai volontari saranno sempre prevalenti
rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti,collaboratori o
professionisti che con l'associazione avranno un rapporto di lavoro.
Organi Sociali.
ART.10- Sono organi di partecipazione democratica e
direzione dell'associazione:
-Assemblea
generale degli iscritti,
-Consiglio esecutivo,
-Presidente
Il
Consiglio esecutivo dell'A.C.A.T. pratese viene eletto dall'Assemblea Generale.
Il Consiglio esecutivo rimane in carica tre anni. E' preposto al buon
funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione.
Gli sono
pertanto demandate le funzioni di
prendere iniziative, promuovere gli atti necessari e deliberare ogni iniziativa
utile al raggiungimento degli scopi statutari.
Il
Consiglio esecutivo conferisce tutte le cariche non elettive dell'Associazione,
stabilisce l'ammontare delle quote associative che dovranno essere versate ai
fini del perseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio esecutivo
convocherà almeno due volte l'anno
l'Assemblea Generale. Il Consiglio esecutivo si riunirà , in via ordinaria e su
convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno e ogni qual volta se
ne ravvisi la necessità .
Il
Consiglio esecutivo può deliberare
quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le votazioni, a
maggioranza semplice, sono valide e vincolanti per tutti i membri
dell'Associazione. In caso di parità di
voti è decisivo il voto del Presidente.
I consiglieri assenti ingiustificati per tre volte consecutive sono sostitutiti
da coloro che nella votazione dell'Assemblea Generale abbiano ottenuto il
maggior numero di voti dopo gli eletti.
Il
Consiglio esecutivo è formato da un minimo di nove consiglieri che
eleggono:
1) il Presidente;
2) il Vice Presidente;
3) il Segretario;
4) il Tesoriere;
Il
Presidente viene eletto dal Consiglio esecutivo nella prima seduta valida
convocata e presieduta dal componente più
anziano. Il Presidente dura in carica tre anni e non sarà più
rieletto,sarà eletto con maggioranza di voti dai componenti del consiglio esecutivo. Il Presidente rappresenta legalmente
l'Associazione, convoca il Consiglio esecutivo su incarico dell'Esecutivo
stesso (Consiglio esecutivo) e adotta i provvedimenti d'urgenza
indilazionabili, da sottoporre a ratifica del Consiglio esecutivo
Il Vice
Presidente, il Segretario, il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio esecutivo
e durano in carica tre anni. Possono essere rieletti.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue
funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Il Segretario ha il compito di tenere la
documentazione dell'Associazione e di curarne l'aggiornamento. Redige i verbali
delle riunioni del Consiglio esecutivo e dell'Assemblea Generale, Cura la
compilazione del Registro dei Soci su indicazione del Consiglio esecutivo. Ha
il compito di far pervenire ai soci le informazioni relative alla vita
dell'Associazione.
Il Tesoriere riscuote le quote sociali, tiene la
contabilità e redige il bilancio da
presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione.
Il Segretario ed il Tesoriere possono essere anche persone non componenti del Consiglio esecutivo.
ART.11- L'Assemblea Generale può essere ordinaria o
straordinaria. Il Consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci
almeno una volta l'anno entro il trenta aprile.I noltre può convocare quando
crede necessario altre assemblee ordinaie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto
contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione
nonchè l'ordine del giorno,da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni
prima.
ART.12-L'Assemblea
è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del consiglio esecutivo
e in caso di sua assenza dal vice-presidente.Nel caso di assenza di entrambi
l'assemblea elegge un proprio Presidente.Il Presidente dell'assemblea nomina un
segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta,accerta la
regolarità della convocazione e costituzione,il diritto di intervenire e la
validità delle deleghe.
ART.13- L'Assemblea può essere sia ordinaria che
straordinaria l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita,in prima
convocazione,alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e
delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.In seconda
convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste
all'ordine del giorno.L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazion
quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera
a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi;in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento
dell'associazione il consiglio esecutivo dovrà convocare un'assemblea
straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli:in prima
convocazione almeno i due tezi dei soci presenti aventi diritto al voto;dalla
seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo
diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il
pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed
in quelle che iguardano la loro responsabilità gli
amministratori(Presidente,vicepresidente,segretaria,tesoriere)non hanno diritto
al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto.è ammessa una sola
delega per ogni socio.
Ai fini assicurativi è istituito il Registro dei "soci
volontari attivi" come previsto dalla normativa in materia.
Art.20
Entrate e Patrimonio
Le entrate della associazione sono costituite da:
-Contributi dei soci
-Contributi di privati
-Contributi dello Stato,di enti o di istituzioni
publiche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
-Contributi di organismi internazionali;
-Donazioni o lasciti testamentari;
-Rimborsi derivanti da convenzioni;
-Entrate derivanti da attività commerciali e
Produttive Marginali.
Il Patrimonio sociale(indivisibile)é costituito da:
-Beni mobili e immobili;
-donazioni,lasciti o successioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
art. 22-GLI eventuali utili dovrannoessere impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali.E'fatto divieto di
distribuire,anche in modo indiretto,gli utili di esercizio,le riserve,i fondi
di gestione e il capitale durante la vita dell'associazione.
Attività
Secondarie
23.-L'associazione potrà,esclusivamente per scopo di
auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche
marginali di cui al D.M.del25/5/1995.
Durata e
Scioglimento Dell' Associazione
ART.24-La Durata dell'associazione è illimitata ed
essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'assemblea straordinaria
appositamente convocata dal consiglio esecutivo la quale dovra decidere sulla
devoluzione del patrimonio esistente,dedotte le passività,a favore di
organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo
settore.L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da
scegliersi preferibilmente tra i soci.
Norme Residuali
ART.25-Per quanto non espressamente previsto dal
presente statuto,dai regolamenti interni,dalle disposizioni e dagli altri atti
emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti
e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.