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Statuto


ATTO MODIFICATO DELLO STATUTO dell''Associazione di volontariato A.C.A.T.Pratese
"dei Clubs Alcologici Territoriali"


art.1- L'A.C.A.T.  pratese , costituita con atto del notaio Carrisi di Borgo San Lorenzo del 26/10/89,a la propria sede legale a Vernio via Piano S.Giovanni n°5,la sede operativa attualmente e in via Traversa pistoiese,2 c/o le cuccumegge Tobbiana Prato opera ai sensi del Codice Civile, delle Leggi sul volontariato (legge 266/1991) e delle L.R.28/1993 persegue il fine escusivo della solidarietà sociale,umana,civile e culturale.

ART.2- L'Associazione di volontariato é apolitica e aconfessionale si atterrà ai seguenti principi:assenza di fini di lucro,democraticità della struttura,gratuità delle cariche elettive e associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti(Salvo il rimboso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione),i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Soci, patrimonio, bilanci e cariche sono regolati dai successivi articoli statutari. La sede é itinerante secondo la residenza del presidente in carica.
     L'anno finanziario comincia il 1 Gennaio e finisce il 31 Dicembre.
     L'Associazione non può  distribuire utili ai soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società  sia all'atto del suo scioglimento.


art.3- L'Associazione opera in maniera specifica nel campo dei problemi alcol correlati e complessi  della multidimensionalità
della sofferenza umana secondo l'approccio ecologico sociale  introdotto dal prof.Vladimir Hudolin.

art.4-L'Associazione promuove un cambiamento di stile di vita sia per l'individuo che a il problema, per la famiglia è la comunità in cui vive,l'associazione intende perseguire, nel rispetto delle norme statutarie, finalità  di solidarietà  mediante azioni erogabili in modo continuativo, attivo e diretto, volte alla prevenzione e al trattamento dell'alcolismo e delle problematiche alcolcorrelate; mediante i gruppi di autoaiuto denominati Club Alcologici territoriali (C.A.T.) nonchè  le altre attività  previste dalla metodologia sul territorio, ed in modo particolare:

a) adoperarsi per la prevenzione ed il trattamento dell'alcolismo, delle tossicodipendenze e di tutte le forme assunte  dal disagio multidimensionale, attraverso una metodologia basata sul principio dell'auto-aiuto e della solidarietà  che si esprime essenzialmente nella frequenza ai Club Alcologici Territoriali e attraverso le Scuole Alcologiche Territoriali; i Club  Alcologici Territoriali (C.A.T.) sono gruppi di aggregazione spontanea di cittadini il cui scopo è  svolgere funzione di prevenzione  e trattamento  nei confronti delle problematiche alcolcorrelate attraverso l'auto-aiuto e l'aiuto reciproco tra loro; ogni gruppo è  composto da persone con problemi alcol-correlati, familiari e un servitore insegnante formato sulle problematiche sopracitate.
La Scuola Alcologica Territoriale è  uno strumento di informazione per la prevenzione ed il trattamento delle problematiche alcolcorrelate;

b) adoperarsi per lo sviluppo e la crescita dei programmi alcologici territoriali e in particolare lo sviluppo dei CAT che ne sono la base;

c) rappresentare un punto di riferimento e di cordinamento dei Club Alcologici territoriali e delle Scuole Alcologiche Territoriali, collaborare  con chiunque operi a livello pubblico e privato riguardo ai problemi alcol-correlati e le altre forme del disagio multidimensionale anche stipulando convenzioni. Tutto questo facendo proprio il principio dell'unità  metodologica che sta alla base del programma alcologico dei Club Alcologici Territoriali e dei servizi socio-sanitari ad essi collegati;

d) aderire ad ogni iniziativa che si prefigga lo scopo di sviluppare programmi di informazione, formazione e ricerca in campo alcologico, nonchè  interventi operativi per la soluzione dei problemi legati all'uso di bevande alcoliche e ben inteso dei problemi alcol-correlati come tossicodipendenza;

e) cooperare, promuovere la partecipazione attiva di tutti i membri, con persone, gruppi, associazioni etc., che fanno proprio l'obiettivo della prevenzione ed il trattamento del disagio multidimensionale (problemi alcolcorrelati, problemi correlati all'uso/abuso/dipendenza da sostanze psicoattive illegali e/o legali, alle problematiche connesse ai disturbi della sfera alimentare, ai problemi correlati al disagio psichico e all'emarginazione, nonchè  all'assunzione di comportamenti a rischio per la tutela della salute psico-fisica) a prescindere da indirizzi metodologici, ideologici, religiosi e dalla nazionalità  propria di ciascuno di essi, in funzione di una solidarietà  aperta alla convivenza;

f) istituire in collaborazione con le strutture pubbliche e private interessate un Centro Alcologico Territoriale, allo scopo di finalizzare gli obiettivi previsti dal presente articolo e di promuovere una sempre miglior collaborazione tra pubblico e privato.


SOCI.

    ART.5- Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.Sono soci ordinari tutte le persone con problemi alcol-correlati e i cittadini che ne facciano richiesta, essendo questa stata accolta. Sono soci aggregati i familiari delle persone con problemi alcol-correlate e i servitori insegnanti dei CAT. Sono soci onorari tutte le persone che per i loro meriti verranno così  riconosciute e nominate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
     L'A.C.A.T. pratese aderisce alla Associazione Italiana dei Club Alcologici Territoriali (A.I.C.A.T.) ed ai suoi organismi regionali, Associazione Regionale dei Club  Alcologici Territoriali (A.R.C.A.T.) e provinciali, Associazione Provinciale dei Club  Alcologici Territoriali (A.P.C.A.T.).

     Tutti i soci ordinari sono tenuti al versamento della quota sottoscitta.

     Tutti i soci sono obbligati:

a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) qualora si tratti di "soci volontari attivi", devono effettuare le mansioni loro assegnate dall'Associazione a seconda delle necessità  della stessa, nelle modalità  pattuite con diligenza e con la cura necessaria agli obiettivi ed alle attrezzature assegnate.



 ART.6- La qualifica  di socio si perde:
- per decadenza, recesso dimissione o morte,oppure espulsione per i seguenti motivi:inosservanza delle disposizioni dello statuto,di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso il socio svolga attività in dimostrato  contrasto con gli interessi e gli obbiettivi dell'associazione.

ART.7-Contro ogni provvedimento di epulsione é ammesso ricorso al presidente entro trenta giorni,sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.


art.8-La quota associativa non è rimbosabile,è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.-9 Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratiutamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto lavorativo, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere tra i non soci lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure che sia se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.Ad ogni modo,le prestazioni rese dai volontari saranno sempre prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti,collaboratori o professionisti che con l'associazione avranno un rapporto di lavoro.

Organi Sociali.

ART.10- Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:
 -Assemblea generale degli iscritti,
-Consiglio esecutivo,
-Presidente



     Il Consiglio esecutivo dell'A.C.A.T. pratese viene eletto dall'Assemblea Generale. Il Consiglio esecutivo rimane in carica tre anni. E' preposto al buon funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione.
     Gli sono pertanto demandate le funzioni  di prendere iniziative, promuovere gli atti necessari e deliberare ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari.
     Il Consiglio esecutivo conferisce tutte le cariche non elettive dell'Associazione, stabilisce l'ammontare delle quote associative che dovranno essere versate ai fini del perseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio esecutivo convocherà  almeno due volte l'anno l'Assemblea Generale. Il Consiglio esecutivo si riunirà , in via ordinaria e su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità .
     Il Consiglio esecutivo può  deliberare quando è  presente la maggioranza  dei suoi componenti e le votazioni, a maggioranza semplice, sono valide e vincolanti per tutti i membri dell'Associazione. In caso di parità  di voti è  decisivo il voto del Presidente. I consiglieri assenti ingiustificati per tre volte consecutive sono sostitutiti da coloro che nella votazione dell'Assemblea Generale abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.




     Il Consiglio esecutivo  è  formato da un minimo di nove consiglieri che eleggono:
1) il Presidente;
2) il Vice Presidente;
3) il Segretario;
4) il Tesoriere;


     Il Presidente viene eletto dal Consiglio esecutivo nella prima seduta valida convocata e presieduta dal componente più  anziano. Il Presidente dura in carica tre anni e non sarà più rieletto,sarà eletto con maggioranza di voti dai componenti del consiglio esecutivo.  Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca il Consiglio esecutivo su incarico dell'Esecutivo stesso (Consiglio esecutivo) e adotta i provvedimenti d'urgenza indilazionabili, da sottoporre a ratifica del Consiglio esecutivo



     Il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio esecutivo e durano in carica tre anni. Possono essere rieletti.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
Il Segretario ha il compito di tenere la documentazione dell'Associazione e di curarne l'aggiornamento. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio esecutivo e dell'Assemblea Generale, Cura la compilazione del Registro dei Soci su indicazione del Consiglio esecutivo. Ha il compito di far pervenire ai soci le informazioni relative alla vita dell'Associazione.
Il Tesoriere riscuote le quote sociali, tiene la contabilità  e redige il bilancio da presentare annualmente all'Assemblea per l'approvazione.
Il Segretario ed il Tesoriere possono essere  anche persone non componenti del Consiglio esecutivo.




   ART.11-  L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria. Il Consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile.I noltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinaie o straordinarie.
 La  convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonchè l'ordine del giorno,da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

 ART.12-L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del consiglio esecutivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente.Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente.Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta,accerta la regolarità della convocazione e costituzione,il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
                          
ART.13- L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita,in prima convocazione,alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazion quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi;in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'associazione il consiglio esecutivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli:in prima convocazione almeno i due tezi dei soci presenti aventi diritto al voto;dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che iguardano la loro responsabilità gli amministratori(Presidente,vicepresidente,segretaria,tesoriere)non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto ad un voto.è ammessa una sola delega per ogni socio.


Ai fini assicurativi è  istituito il Registro dei "soci volontari attivi" come previsto dalla normativa in materia.


Art.20

Entrate e Patrimonio

Le entrate della associazione sono costituite da:
-Contributi dei soci
-Contributi di privati
-Contributi dello Stato,di enti o di istituzioni publiche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
-Contributi di organismi internazionali;
-Donazioni o lasciti testamentari;
-Rimborsi derivanti da convenzioni;
-Entrate derivanti da attività commerciali e Produttive Marginali.

Il Patrimonio sociale(indivisibile)é costituito da:
-Beni mobili e immobili;
-donazioni,lasciti o successioni;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

art. 22-GLI eventuali utili dovrannoessere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.E'fatto divieto di distribuire,anche in modo indiretto,gli utili di esercizio,le riserve,i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'associazione.

Attività Secondarie

23.-L'associazione potrà,esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M.del25/5/1995.


Durata e Scioglimento Dell' Associazione

ART.24-La Durata dell'associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'assemblea straordinaria appositamente convocata dal consiglio esecutivo la quale dovra decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente,dedotte le passività,a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. 


Norme Residuali

ART.25-Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto,dai regolamenti interni,dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.